Agevolazioni fiscali acquisto auto
Disabili e auto, ampliati i benefici fiscali previsti dalla legge.
Per i disabili e i loro familiari sono aumentate le facilitazioni per
l'acquisto di autovetture destinate al loro trasporto
e di veicoli adattati alle particolari esigenze del portatore di handicap.
La legge 342 del 21/11/2000, legata alla penultima Finanziaria, ha infatti,
esteso da quest'anno anche alle famiglie con disabili non vedenti o
sordomuti, fiscalmente a carico, una serie di agevolazioni per l'acquisto di
auto.
A seguito di un'interpretazione favorevole richiesta dall'Unione Italiana Ciechi, tali agevolazioni fiscali debbano intendersi estese non solo ai ciechi assoluti e parziali, ma anche agli ipovedenti gravi, fino a 1/10 di visus in entrambi gli occhi.
Tuttavia la svolta definitiva nel campo delle agevolazioni è avvenuta
con
la Finanziaria 2001, che include anche i disabili psichici - se destinatari
di indennità di accompagnamento - o meglio le loro famiglie, fra coloro
che
possono usufruire dei benefici fiscali per l'acquisto di un'autovettura.
Ma vediamo in dettaglio quali sono le agevolazioni ora in vigore
Cilindrata
Una novità della legge 342, del 22 novembre 2000, riguarda la possibilità
di
acquistare veicoli diesel fino ai 2.800 centimetri cubici di cilindrata.
Con la precedente normativa, invece, l'agevolazione era consentita solo per
vetture fino a 2.500 di cilindrata.
Detrazione irpef
Vi è la possibilità per il disabile stesso oppure per il familiare
cui è a
carico, di detrarre dall'Irpef il 19 per cento della spesa sostenuta per
l'acquisto di un veicolo nuovo o usato, il cui costo non superi i 35 milioni
di lire e
la cui cilindrata non superi i 2.000 centimetri cubici per i motori a
benzina e 2.800 per i veicoli con motore diesel. Il provvedimento viene esteso
anche
alle vetture destinate al trasporto di persone e cose con nove posti
compreso quello del guidatore. E' prevista, però, un'unica possibilità
di detrazione
fiscale ogni quattro anni.
La detrazione, inoltre, viene applicata sulle spese per le riparazioni,
escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono, invece, esclusi da qualsiasi
agevolazione il premio assicurativo e le spese per carburante e lubrificante.
IVA agevolata
in questo campo la normativa è invariata: per l'acquisto di autovetture
nuove o usate per i disabili l'Iva non è del 20 ma del 4 per cento.
L'agevolazione
comprende sia le vetture adattate prodotte in serie, sia quelle modificate
su richiesta dell'acquirente. La riduzione vale anche per i costi relativi a
strumenti e accessori speciali per la guida oppure per il trasporto di
disabili. Restano, invece, ancora esclusi da questa agevolazione gli
autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative,
enti
pubblici, anche se adattati al trasporto dei disabili.
A differenza dell'Irpef, l'Iva al 4% viene applicata sull'acquisto di
veicoli di qualsiasi prezzo; ma anche in questo caso per una sola volta nel
corso di un quadriennio. Questa facilitazione può essere però
rinnovata entro i
quattro anni dopo la cancellazione al Pra, il Pubblico registro
automobilistico, della precedente vettura.
Esenzione bollo
Hanno diritto all'esenzione del bollo auto tutti i veicoli di qualsiasi
prezzo adattati per i disabili, compresi quelli muniti di solo cambio
automatico, ma che rientrano però nei limiti di cilindrata previsti per
le agevolazioni
Iva (2.000 cm cubici a benzina e 2.800 diesel contro i 2.500 precedenti).
L'esenzione spetta sia al disabile intestatario della vettura stessa, sia a
un suo
familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Trascrizione
Beneficiano dell'esenzione dell'imposta di trascrizione al Pubblico registro
tutti i veicoli nuovi o usati adattati alla guida e al trasporto di disabili
(restano invece da pagare l'imposta di bollo e gli emolumenti del Pra).
L'esenzione adesso è prevista anche in caso di intestazione del veicolo
a
favore del familiare con il disabile fiscalmente a carico.
Come ottenere le agevolazioni evitando di mettersi in coda
La richiesta di riduzione Iva, accompagnata dai relativi documenti, va
richiesta al rivenditore al momento dell'acquisto, spetterà poi al
rivenditore comunicare all'Ufficio Iva i dati relativi alla pratica.
L'esenzione dal bollo generalmente va richiesta all'ufficio delle Entrate e alla sezione staccata della Direzione regionale delle Entrate.
La richiesta dell'esenzione dell'imposta Pra va
rivolta agli Uffici del Pubblico registro automobilistico.
Pagina aggiornata mercoledì 25 febbraio 2009 alle 11.42