Indennità speciale per ventesimisti – aumento da gennaio 2004
Si rammenta che l'art. 39, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), stabilisce: "A decorrere dal 1ø gennaio 2004 l'indennita' speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' aumentata dell'importo di 41 euro mensili".
Pagina aggiornata mercoledì 25 febbraio 2009 alle 10.43