Previdenza, importante chiarimento INPS
PREVIDENZA - BENEFICI PENSIONISTICI LEGGE 113/85 E 120/91 - INTERPRETAZIONE INPS
Ricordiamo ai lavoratori non vedenti e ipovedenti, che siano prossimi al collocamento a riposo, quanto a noi già noto e ulteriormente chiarito dalla Direzione Centrale Prestazioni
dell'INPS, con nota 3.12.2003, prot. n. 12/32257/q.329.5 (disponibile presso i nostri uffici), in merito al sistema di calcolo del trattamento previdenziale. In tale nota si afferma, infatti, che i lavoratori non vedenti possono utilizzare il beneficio di quattro mesi di anzianita' figurativa per ogni anno di effettivo servizio svolto - di cui alle note leggi 113/85, art. 9, comma 2 e 120/91, art. 2 - per arrivare a maturare l'anzianita' contributiva minima, al 31/12/1995, pari a 18 anni, utile ai fini del calcolo del proprio trattamento pensionistico con il solo metodo retributivo, cosi' come previsto dalla legge 335/95, nota anche come "Riforma Dini".
Ciò consentira' a molti lavoratori ciechi ed ipovedenti di beneficiare di un trattamento pensionistico decisamente piu' elevato rispetto a quello che avrebbero conseguito sia con il sistema misto che con il sistema unicamente contributivo.
Data l'importanza della materia, si suggerisce agli interessati di avvalersi, per chiarimenti, del nostro consulente sezionale.
Pagina aggiornata mercoledì 25 febbraio 2009 alle 10.43