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Accertamento della cecità civile




Abbiamo il piacere di comunicare che, finalmente, una nostra sacrosanta rivendicazione è stata riconosciuta in tutta la sua leggitimità giuridica e di sostanza: il Consiglio Superiore della Sanità ha dato parere favorevole affinché anche le commissioni per l’accertamento della cecità civile tengano conto della legge 138/2001, art. 2 e 3. Ciò significa che ora dev’essere preso in considerazione anche il fattore del campo visivo e non solo l’acuità visiva pura e semplice, ai fini della determinazione della condizione di cieco civile assoluto o parziale.

Chi ritenga di poter effettuare istanza di aggravamento in conseguenza di quanto sopra, si rivolga al prof. Marino per indicazioni in merito.


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Pagina aggiornata mercoledì 25 febbraio 2009 alle 10.43


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