Logo dell'UIC

Gratuità dei parcheggi, per veicoli al servizio di invalidi




E' gradito informare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta ad alcuni quesiti posti dall'ANGLAT, ha fornito importanti precisazioni in merito alla gratuita' dei posteggi delimitati da segnaletica orizzontale blu a pagamento quando essi siano occupati da veicoli al servizio di persone invalide dotati dell'apposito contrassegno.

Data l'importanza della materia anche per i ciechi e gli ipovedenti, si ritiene utile sottolineare alcune delle considerazioni svolte dal competente Dicastero nella nota 6.2.2006, prot. n. 107, emanata dalla propria Direzione Generale per la Motorizzazione.

In tale nota, infatti, viene posto in rilievo come il legislatore abbia prestato una particolare attenzione a quanto attiene la sfera della disabilita', attraverso numerose norme volte a facilitare la mobilita' di tali soggetti, fra le quali vanno ricordate le seguenti:

* artt. 7 (comma 1, lett. d, e comma 4), 158 (comma 2) e 188 del Codice della strada;

* artt. 354 (comma 4) e 381 del Regolamento al Codice della strada;

* artt. 11 e 12 del D.P.R. 24.7.1996, n. 503.

In riferimento a tale complesso di disposizioni il Ministero precisa che l'esposizione del contrassegno, valido su tutto il territorio nazionale, autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilita' anche in deroga ad altre disposizioni di legge, mettendo, in tal modo, a riparo i beneficiari da contestazioni improprie o verbalizzazione di infrazioni.

Inoltre, dal combinato disposto delle medesime norme si ricava che la volonta' di facilitare la mobilita' dei disabili attiene anche il settore specifico della sosta dei veicoli, ivi compresa l'esenzione dal pagamento di tariffe orarie per il parcheggio.

Tale risultato - secondo il parere del Ministero - e' supportato dalla lettura congiunta del comma 5 dell'art. 11 del predetto D.P.R. 503/96 che recita testualmente: "Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili." e dal comma 3 dell'art. 188 del Codice della strada che prevede: "I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 (ovvero munite del contrassegno) non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato."

Pertanto, sulla base della normativa citata, la Direzione Generale per la Motorizzazione afferma essere illegittima la richiesta del pagamento di una qualsiasi tariffa oraria a colui che, "trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell'Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati".

Infine, il Dicastero affronta anche l'applicazione alla fattispecie in esame del disposto del comma 6 dell'art. 157 del Codice della strada che recita: "Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione." A tale proposito l'interpretazione fornita e' che, nel caso in cui il soggetto non sia tenuto all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo, come nel caso di veicolo munito di contrassegno a servizio di persona disabile, la segnalazione dell'orario in cui la sosta ha avuto inizio "risulta priva di motivazione".

Per tale ordine di motivi, il Ministero suggerisce anche la possibilita' di escludere la illiceita' di comportamento, in presenza di particolari situazioni manifestate da persone con disabilita', ai sensi dell'art. 4 della legge 689/81 (che disciplina i casi di esclusione della responsabilita' nell'applicazione di sanzioni amministrative), nel caso in cui sia invocato lo stato di necessita'.


Torna alla Home Page

Pagina aggiornata mercoledì 25 febbraio 2009 alle 10.44


= Copyright © 2003 2012 - U.I.C.I. BOLOGNA =