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Adeguamento pensioni, indennità e limiti di reddito




ADEGUAMENTO, PER L'ANNO 2006, DEGLI IMPORTI DELLE PENSIONI, DEGLI ASSEGNI E DELLE INDENNITA' A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI NONCHE' DEI LIMITI DI REDDITO PRESCRITTI PER LA CONCESSIONE DELLE PROVVIDENZE STESSE.

Si informa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 5 aprile c.a. pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 92 del 20 aprile 2006, ha ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 2006 stabiliti dalla legge per il conseguimento, o la permanenza del diritto a pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

Detto decreto, oltre ad indicare gli importi e i limiti di reddito gia' resi noti dalla circolare U.I.C. n. 3/2006, precisa:

art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n.448,

l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con eta' pari o superiore ai sessantacinque anni viene elevato, a decorrere dal 1ø gennaio 2006, di Euro 60,23 mensili, secondo i criteri e le modalita' indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

art. 5.

1. Ai sensi ed in conformita' dell'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidita' o d'indennita'' mensile di frequenza di eta' inferiore a sessantacinque anni, e' concessa, a decorrere dal 1ø gennaio 2006, una maggiorazione di Euro 10,33 mensili, per tredici mensilita', a condizione che non possiedano ne' redditi propri di importo pari o superiore a Euro 5.096,65 ne' redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a Euro 10.655,19.

art. 6.

1. Ai sensi ed in conformita' dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di eta' pari o superiore a settanta anni e' incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a Euro 551,35 al mese, per tredici mensilita', in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a Euro 7.167,55;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a Euro 7.167,55 ne' redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a Euro 12.129,91;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresi' concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di eta' pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione".

Il testo integrale del decreto 5 aprile 2006 di cui si e' riportato in parte il contenuto, e' reperibile fino al 19 giugno p.v. nel sito

www.gazzettaufficiale.it


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