Logo dell'UIC

Sentenza Corte Costituzionale N. 190/2006




SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 190/2006 - INCARICHI DI PRESIDENZA - PRECEDENZE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 8-BIS DEL DL 136/2004

Facendo seguito alla Circolare U.I.C. n. 164/2004, si informa che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190 dell'11 maggio 2006, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge 28.5.2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.7.2004, n. 186.

Tale norma, come si ricordera', stabiliva che le riserve di posti previste dalla legge 12.3.1999, n. 68, si applicavano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 (recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

Dall'esame della normativa vigente in tema di collocamento obbligatorio nel settore pubblico, la Corte ha confermato che i disabili - iscritti nelle apposite graduatorie - hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso. Inoltre, in base all'art. 16, comma 2, della legge 68/99, i disabili risultati idonei in concorsi pubblici possono essere assunti - ai fini del rispetto della quota d'obbligo - anche se non sono disoccupati e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Da tale impianto normativo la Corte ha, pero', ricavato che le quote di riserva presso le pubbliche amministrazioni postulano ancora necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto disabile interessato, anche dopo l'entrata in vigore della ripetuta legge 68/99, essendo solo consentito alle pubbliche amministrazioni di prescindere dallo stato di disoccupazione nel caso in cui esse "ritengano di saturare l'aliquota da riservare agli invalidi, anche in deroga al limite percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici".

Di conseguenza l'art. 8-bis del DL 136/2004 incontra rilievi di illegittimita' costituzionali sotto vari profili che si possono cosi' schematizzare:

1. introduce una deroga al necessario stato di disoccupazione per i soli dirigenti scolastici e per i presidi incaricati e cio' configge con il principio secondo il quale la progressione di carriera dei dipendenti pubblici deve avvenire nel rispetto dei criteri di uguaglianza e di imparzialita' "a seguito di valutazioni comparative della preparazione e delle esperienze professionali" (artt. 3 e 97 Cost.);

2. nel favorire la progressione di carriera dei dipendenti pubblici disabili produce una irragionevole compressione dei principi di uguaglianza e merito, visto che l'equilibrio tra i due interessi pubblici, quello della tutela dei disabili (art. 38 Cost.) e quello del buon andamento degli uffici pubblici (art. 97), prevede norme di favore per i disabili stessi solo al momento dell'accesso al lavoro, ma non per la loro successiva progressione di carriera che deve avvenire su un piano di parita' con gli altri dipendenti di pari livello;

3. per lo stesso ordine di ragione contrasta con l'art. 4 Cost., poiche' in ambito della tutela al lavoro comprime posizioni giuridiche professionali consolidate in capo ad altri soggetti che si troverebbero irragionevolmente svantaggiati in caso di perdita del posto di lavoro, producendo una ulteriore disuguaglianza, in quanto norma riservata ai soli disabili occupati nella scuola.

Pertanto, in base agli effetti scaturenti dalla predetta decisione della Corte Costituzionale, i docenti non vedenti che intendano partecipare alle selezioni per incarichi di presidenza di durata annuale dovranno attenersi alla normativa vigente, cosi' come risultante in seguito alla dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 8-bis prima richiamato, non potendo, pertanto, piu' avvalersi delle precedenze ivi previste.


Torna alla Home Page

Pagina aggiornata mercoledì 25 febbraio 2009 alle 10.44


= Copyright © 2003 2012 - U.I.C.I. BOLOGNA =