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Apposizione della dicitura "cieco" nelle carte di identità




Il Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, Ufficio V, Affari Territoriali, appositamente interpellato da questa Presidenza Nazionale, con nota 19 luglio 2007, Prot. n. 11001/115/1(1), ha comunicato che nelle carte di identità rilasciate dalle Amministrazioni comunali non e' obbligatorio apporre la dicitura "cieco" nella sezione riservata ai connotati e contrassegni salienti sotto la voce segni particolari. Tra le motivazioni addotte si legge, fra l'altro, che lo status di cieco "non risulterebbe necessario [...] in quanto elemento non concorrente all'identificazione della persona", anche in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Testo Unico sulla privacy) sul trattamento dei dati sensibili, "[...] salvo esplicita richiesta in tal senso del titolare del documento". Detto Dicastero tiene a far presente, altresì, che, secondo la normativa vigente sulla messa in circolazione delle carte e dei documenti di identita' elettronici, il nuovo supporto fisico ed informatico "[...] non prevede alcuna indicazione inerente i segni particolari, superando quindi il problema rappresentato”.


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