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Istituzione della Giornata Nazionale del Braille - Legge 3 agosto 2007, n. 126.




 

Il 3 agosto, è stata approvata la legge in oggetto che dichiara il 21 febbraio
"Giornata Nazionale del Braille".
 A me sembra un evento da salutare con la dovuta attenzione per i risvolti promozionali che essa comporta, come constaterete leggendo il testo che sara' di seguito trascritto.
 La legge in parola, inoltre, apre nuovi scenari per il Club Nazionale del Braille che abbiamo istituito ad opera del Coordinamento degli Enti e che ha già dato i suoi frutti finanziando il Museo della casa natale di Louis Braille e realizzando, presso l'Istituto dei Ciechi di Milano, un Museo Italiano del Braille.
 Penso che la realizzazione della Giornata Nazionale del Braille debba diventare il principale obiettivo del Club al quale forse dovremo dare, da ora in poi, una diversa veste giuridica, il che potrebbe consentire, da parte del Parlamento, la concessione di un apposito contributo finalizzato al suo finanziamento.
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*  "LEGGE 3 Agosto 2007, n. 126
Istituzione della Giornata Nazionale del Braille. (G.U. N. 189 del 16-8-2007)
Art. 1.
    1. E' istituita la "Giornata nazionale del Braille", da celebrarsi annualmente il giorno 21 del mese di febbraio, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti.
    2. La ricorrenza e' considerata solennita' civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, ne', qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Art. 2.
    1. Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi operanti nel settore sociale possono promuovere idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarieta', nonche' studi, convegni, incontri e dibattiti presso le scuole e i principali mass-media, per richiamare l'attenzione e l'informazione sull'importanza che il sistema Braille riveste nella vita delle persone non vedenti e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle loro vicende, al fine di sviluppare politiche pubbliche e comportamenti privati che allarghino le possibilita' di reale inclusione sociale e di accesso alla cultura e all'informazione per tutti coloro che soffrono di minorazioni visive.
Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."

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Pagina aggiornata mercoledì 25 febbraio 2009 alle 10.44


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