Pensionistica - legge 3.8.2007, N. 127 - incremento pensioni
Si segnala che la legge 3.8.2007, n. 127, nell'ambito di un vasto piano di interventi socio-economici, ha introdotto all'art. 5 nuove disposizioni in materia pensionistica che, in parte, riguardano anche i minorati della vista.
Infatti, in tale sede viene stabilito che i soggetti pensionati di eta' pari o superiore a 64 anni beneficeranno di una somma aggiuntiva determinata come
segue:
Fino a 15 anni di contributi 262 _ (2007) 336 _ (2008)
Da 15 fino a 25 anni 327 _ (2007) 420 _ (2008)
Oltre 25 anni 392 _ (2007) 504 _ (2008).
Tale somma, che non costituira' reddito ne' a fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di altre prestazioni previdenziali e assistenziali, sara' corrisposta dall'INPS nel mese di novembre per quanto riguarda l'erogazione 2007 e a partire dal mese di luglio per l'anno 2008.
Si sottolinea che l'intervento e' limitato unicamente a coloro che non possiedano un reddito complessivo individuale superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo di pensione (per il 2007 pari a _ 436,14).
A tale fine si terra' conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta, ma con eccezione per gli assegni per il nucleo familiare, per le indennita' di accompagnamento, per il reddito della casa di abitazione e per il TFR.
Il medesimo articolo, inoltre, al comma 5, prevede che le pensioni erogate in favore dei soggetti di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 448/2001 - fra i quali sono espressamente compresi i ciechi civili - sono aumentate fino a garantire un reddito pari a 580 euro mensili per tredici mensilita', con effetto a partire dall'1.1.2008.
Il medesimo comma prevede anche l'innalzamento del limite di reddito annuo personale, o cumulato con quello del coniuge, cui e' subordinata l'applicazione della norma fino alla somma di 7.540 euro.
Rimangono fermi gli altri criteri stabiliti dal citato art. 38, fra i quali, si rammenta e' previsto anche un limite di eta' di 70 anni (riducibile di cinque anni in presenza di determinati requisiti contributivi) che, per i ciechi civili assoluti, e' ridotto a 60 anni.
Infine, viene anche istituito uno speciale Fondo presso il Ministero del lavoro destinato, fra l'altro, ad interventi agevolativi in materia di riscatto a fini pensionistici del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi, con particolare riguardo per quei lavoratori per i quali trovera'
applicazione il solo sistema di calcolo contributivo.
Pagina aggiornata mercoledì 25 febbraio 2009 alle 10.44