E' gradito comunicare che, a seguito di una lunga serie di consultazioni che hanno visto fra i protagonisti anche l’Unione, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato la Delibera n. 514/07/CONS di approvazione del regolamento concernente disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate per i servizi telefonici accessibili al pubblico, riservate a specifiche categorie di clientela.
In particolare nell’art. 4 di detto regolamento, che attua alcuni dei principi salienti del Codice delle comunicazioni elettroniche (di cui al D. Lgs. 1.8.2003, n. 259) viene previsto che gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa devono riconoscere agli utenti ciechi totali e agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale la fruizione di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione Internet.
Per usufruire di tale agevolazione, gli interessati devono unicamente presentare una domanda all’operatore che fornisce il servizio al momento della conclusione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale. Alla domanda deve essere allegata esclusivamente la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la cecità totale, nonché, per il caso in cui la domanda sia presentata da un utente convivente con il soggetto cieco totale, anche la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.
Va sottolineato anche che l’agevolazione in parola ha effetto dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione prima descritta e per tutta la durata del rapporto contrattuale. L’utente contraente è tenuto a comunicare immediatamente all’operatore che fornisce il servizio la data in cui il soggetto cieco totale abbia eventualmente cessato di far parte del nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere dalla stessa data l’agevolazione non potrà più essere riconosciuta e l’operatore avrà il diritto di chiedere il pagamento del servizio indebitamente omesso.
Nel citato art. 4 viene anche previsto che gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, dovranno collaborare con almeno un’associazione rappresentativa della categoria dei minorati visivi, al fine di pubblicizzare le disposizioni in parola con le modalità più idonee ad assicurare la piena conoscenza da parte dei potenziali beneficiari, nonché al fine di aggiornare o elaborare idonei sistemi comunicativi per agevolare la presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera. Ovviamente l’Unione ha già manifestato la propria piena disponibilità per tale collaborazione.
Facendo riserva di ulteriori comunicazioni in seguito a futuri contatti con i maggiori operatori di settore, si pregano le strutture in indirizzo di voler dare alla presente circolare la massima diffusione possibile.
Pagina aggiornata mercoledì 25 febbraio 2009 alle 10.44