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Pensioni e indennità spettanti ai ciechi civili, importi aggiornati per l'anno 2009




Si comunica che l'INPS con circolare n. 1 del 2 gennaio 2009 ha reso noto il ricalcolo delle provvidenze economiche spettanti, fra l'altro, ai ciechi civili nell'anno 2009, per effetto della perequazione automatica - stimata in via previsionale al 3,3 per cento per i limiti di reddito e le pensioni e al 3,04 per cento per le indennità - dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, 20 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre scorso.
Le pensioni e le indennità in pagamento a favore dei ciechi civili (categoria INVCIV) sono state calcolate applicando dal 1ø gennaio 2009 le suddette percentuali di perequazione comunicate dall'ISTAT, e risultano come segue:

1. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione 14.886,28 euro;
2. Limite di reddito personale lordo annuo per gli ipovedenti gravi con solo assegno a vita ad esaurimento 7.156,90 euro;
3. Indennità di accompagnamento per i ciechi totali 755,71 euro;
4. Indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti 180,11 euro;
5. Pensione per i ciechi totali ricoverati e ciechi parziali ventesimisti 255,13 euro;
6. Pensione per i ciechi totali non ricoverati 275,91 euro;
7. Assegno a vita ad esaurimento 189,33 euro.

Si fa presente, altresì, che il predetto decreto ha determinato il valore definitivo di perequazione per l'anno 2008 nella misura dell'1,7 per cento, precedentemente stimato in via previsionale nell'1,6 per cento. Il conguaglio relativo al valore differenziale pari allo 0,1 per cento sara' corrisposto nella rata di gennaio 2009.
Come esplicitato nella circolare INPS 1/2009, ad ogni pensionato verra' inviato al domicilio un unico Mod. ObisM contenente tutte le informazioni relative al soggetto interessato (indirizzo, detrazioni d'imposta, quote in cumulabili con il lavoro, ecc) e l'indicazione degli importi mensili spettanti per ogni provvidenza.
 Inoltre, si rammenta che, secondo il disposto dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 127/2007, a decorrere dal 1ø gennaio 2009 è concesso un incremento di pensione per tredici mensilita' fino al raggiungimento della somma di 594,64 euro in favore dei soggetti pensionati disagiati in possesso dei seguenti requisiti:
 a) status visivo: cecità totale ovvero cecità parziale;
b) età: per i ciechi totali 60 anni, per i ciechi parziali 70 anni;
c) reddito: per l'anno 2009 il limite reddituale personale lordo deve essere inferiore a 7.730,32 euro rivalutato annualmente. Se coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a 13.047,97 euro risultante dalla somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2009 dell'assegno sociale, pari a 5.317,65 euro. Tra i redditi computati sono annoverati i redditi soggetti ad Irpef ma anche quelli esenti, quale, ad esempio, la pensione di cieco civile. Non vengono, invece, computati nel medesimo limite reddituale la rendita della casa di abitazione, la pensione di guerra, gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonchè la indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti e di accompagnamento per i ciechi assoluti erogate al solo titolo della minorazione.

Per concludere, si informa che il testo integrale della circolare INPS 1/2009 con i relativi allegati e' consultabile sul sito Internet www.inps.it, alla sezione INPS comunica e alla pagina Normativa INPS: circolari e messaggi.


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Pagina aggiornata mercoledì 25 febbraio 2009 alle 10.45


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