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Congedo biennale per gravi e documentati motivi familiari, Sentenza Corte Costituzionale 19/2009 - Circolare INPS 41/2009.




Si comunica che l'INPS ha recepito il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009 inerente all'inclusione dei figli conviventi di un disabile grave nel novero degli aventi diritto a fruire del congedo biennale (anche frazionabile) retribuito ex art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001, in assenza di altre persone "idonee" a prendersene cura.
Al riguardo, in data 16 marzo 2009 l'Istituto previdenziale ha diramato la circolare n. 41, tesa a fornire indicazioni sull'ordine di priorita' dei lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti utili a richiedere il congedo in parola.
Nel caso di specie, si legge testualmente nella citata circolare, occorre che si verifichino una delle seguenti quattro condizioni:
"1. il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
* il coniuge non presti attivita' lavorativa o sia lavoratore autonomo;
* il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2. entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
3. il genitore portatore di disabilita' grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
* tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attivita' lavorativa o siano lavoratori autonomi;
* i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
4. il portatore di disabilita' grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
* il fratello convivente non presti attivita' lavorativa o sia lavoratore autonomo;
* il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame".

Da quanto esposto, emergono due chiare condizioni per questa concessione: la prima e' l'effettiva convivenza con il genitore da assistere; la seconda l'assenza di altre persone idonee intendendo per "idonee" il coniuge, i genitori ed i fratelli e sorelle nel rispetto di una scala di legittimita' sulla base della recente giurisprudenza.
Pertanto, l'INPS da' una connotazione all'aggettivo "idonee" dirimendo i dubbi interpretativi lasciati in sospeso dalla Corte Costituzionale che, in conformita' al dettato della precedente sentenza n. 158/2007, ha precisato che "... l'interesse primario cui e' preposta la norma in questione e' quello di assicurare in via prioritaria la continuita' nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare".
Per completezza di informazione, si ha cura di trasmettere in allegato il testo della circolare INPS 41/2009

ALL. 1


Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali

Roma, 16 Marzo 2009
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 41     
e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali


OGGETTO: ||Estensione del diritto al congedo di cui all' art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 al figlio convivente con la persona in situazione di disabilita' grave.|||

SOMMARIO: La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 42, comma 5, del D.L.gs 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilita' grave, il diritto a fruire del congedo indicato in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.L.gs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita') nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilita' grave.

Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi puo' essere riconosciuto al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura.

Ai fini dell'erogazione dell'indennita' connessa alla fruizione del congedo di cui trattasi, si forniscono le indicazioni che seguono.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Alla luce della sentenza in oggetto, hanno titolo a fruire del congedo in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorita':

a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;

b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

 il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
 il coniuge del figlio non presti attivita' lavorativa o sia lavoratore autonomo;
 il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

c) fratelli o sorelle - alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:

1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

 il coniuge non presti attivita' lavorativa o sia lavoratore autonomo;
 il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;

c) figlio convivente con la persona in situazione di disabilita' grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:

1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

 il coniuge non presti attivita' lavorativa o sia lavoratore autonomo,
 il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;

3) il genitore portatore di disabilita' grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:

 tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attivita' lavorativa o siano lavoratori autonomi;
 I figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;

4) il portatore di disabilita' grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:

 il fratello convivente non presti attivita' lavorativa o sia lavoratore autonomo;
 il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

MODULISTICA

Sono in corso di aggiornamento su "modulistica on line" i modelli di domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le sedi potranno riesaminare le richieste gia' pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto. L'indennita' si prescrive nel termine di un anno (art. 2963 C.C.) decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.

Il Direttore generale
Crecco.


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Pagina aggiornata marted́ 31 marzo 2009 alle 07.19


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