Si comunica che l'INPS, con circolare n. 132 del 29 dicembre 2009, ha reso
noto il ricalcolo delle provvidenze economiche spettanti, fra l'altro, ai
ciechi civili nell'anno 2010, per effetto della perequazione automatica ?
stimata in via previsionale nella misura dell'1,8 per cento per i limiti di
reddito, dello 0,7 per cento per le pensioni e del 3,69 per cento per le
indennita' - dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il gia' Ministro del lavoro, della salute e della previdenza
sociale, 19 novembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1ø
dicembre scorso.
Le pensioni e le indennita' in pagamento a favore dei ciechi civili
(categoria INVCIV) sono state calcolate applicando dal 1ø gennaio 2009 le
suddette percentuali di perequazione comunicate dall'ISTAT, e risultano come
segue:
1. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione
15.154,24 euro;
2. Limite di reddito personale lordo annuo per gli ipovedenti gravi con solo
assegno a vita ad esaurimento 7.285,73 euro;
3. Indennita' di accompagnamento per i ciechi assoluti 783,60 euro;
4. Indennita' speciale per i ciechi parziali ventesimisti 185,25 euro;
5. Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e ciechi parziali ventesimisti
256,67 euro;
6. Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati 277,57 euro;
7. Assegno a vita ad esaurimento 190,48 euro.
Si fa presente, altresi', che il predetto decreto ha determinato nella
misura del 3,2 il valore definitivo di perequazione per l'anno 2009,
precedentemente stimato al 3,3 per cento. Il conguaglio relativo al valore
differenziale pari allo ? 0,1 per cento verra' recuperato sulle rate di
gennaio e febbraio 2010. I conguagli compresi entro 6,00 euro, invece,
saranno recuperati sulla sola mensilita' di gennaio 2010.
Come esplicitato nella circolare INPS n. 132/2009, ad ogni pensionato verra'
inviato al domicilio un unico Mod. ObisM contenente tutte le informazioni
relative al soggetto interessato (indirizzo, detrazioni d'imposta, quote in
cumulabili con il lavoro, ecc) e l'indicazione degli importi mensili
spettanti per ogni provvidenza.
Inoltre, si rammenta che, secondo il disposto dell'articolo 5, comma 5,
della legge n. 127/2007, a decorrere dal 1ø gennaio 2010 e' concesso un
incremento di pensione per tredici mensilita' fino al raggiungimento della
somma di 597,41 euro in favore dei soggetti pensionati disagiati in possesso
dei seguenti requisiti:
a) status visivo: cecita' totale ovvero cecita' parziale;
b) eta': per i ciechi totali 60 anni, per i ciechi parziali 70 anni;
c) reddito: per l'anno 2010 il limite reddituale personale lordo deve essere
inferiore a 7.766,33 euro rivalutato annualmente. Se coniugato, il limite
reddituale deve essere inferiore a 13.116,22 euro risultante dalla somma del
limite di reddito personale e dell'importo annuo 2010 dell'assegno sociale,
pari a 5.349,89 euro. Tra i redditi computati sono annoverati i redditi
soggetti ad Irpef ma anche quelli esenti, quale, ad esempio, la pensione di
cieco civile. Non vengono, invece, computati nel medesimo limite reddituale
la rendita della casa di abitazione, la pensione di guerra, gli assegni
familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonche' la indennita'
speciale per i ciechi parziali ventesimisti e di accompagnamento per i
ciechi assoluti erogate al solo titolo della minorazione.
Per concludere, e' solo il caso di rammentare che il testo integrale della
piu' volte citata circolare INPS n. 132/2009 con i relativi allegati e'
consultabile all'homepage del sito Internet
http://www.inps.it/newportal/default.aspx
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
prof. Tommaso Daniele.
Pagina aggiornata sabato 23 gennaio 2010 alle 17.55