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Regolamento per l'accompagnamento con obbiettore


REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI O.D.C.

Approvato con delibera n. 4/2000 del 24/01/2000

  1. Gli o.d.c. sono preposti a svolgere i servizi a sostegno dei soci che ne possono usufruire, di volta in volta, previo accordo con la segreteria, subordinatamente alle necessità dell’ufficio e all’effettiva presenza di obiettori liberi da compiti di servizio già loro assegnati ed inderogabili.
  2. Al fine di ottimizzare l’impegno degli obiettori, i soci sono pregati, all’atto della prenotazione, di compilare telefonicamente il modulo predisposto dall’ufficio.
  3. La priorità dei servizi è data alle attività dell’ufficio e a quelle del Consiglio Sezionale, nonché a quelle situazioni di grave e particolare disagio personale dei soci, che non sia possibile risolvere altrimenti. Fatte salve le necessità dell’ufficio, priorità assoluta verrà assegnata all’attribuzione di un servizio di accompagnamento qualora questo venga richiesto al fine di raggiungere una struttura sanitaria presso cui effettuare una visita medica.
  4. Per ragioni organizzative, non potranno essere accettate richieste che siano pervenute con un anticipo di oltre 15 giorni rispetto alla data di effettuazione del servizio, nonché nelle 48 ore precedenti. In caso di motivata urgenza, sarà possibile accogliere una prenotazione anche nell’ambito delle 48 ore immediatamente precedenti, purché ciò non vada ad intaccare in alcun modo l’efficienza del servizio già programmato e alla condizione che si disponga di un obiettore non impegnato in quella data e in quella fascia oraria.
  5. Le prenotazioni saranno accettate esclusivamente durante gli orari di apertura al pubblico e solo attraverso i responsabili dell’agenda degli appuntamenti, incaricati dall’ufficio.
  6. Le spese sostenute dagli obiettori per raggiungere il domicilio dei soci e per il ritorno dal domicilio degli stessi dovranno essere tassativamente rimborsate e saranno a totale carico dei fruitori del servizio e vengono convenzionalmente fissate pari al costo del biglietto autoferrotranviario, indicizzabili periodicamente in ragione dell’eventuale aumento dei costi del servizio pubblico di trasporto urbano; altresì a carico del socio beneficiario del servizio medesimo saranno, del resto, le eventuali spese di vitto, ove la particolare durata dell’accompagnamento investa, con ragionevole necessità, la fascia oraria di uno dei pasti. Quest’ultima, spesa, ovviamente, non è quantificabile.
  7. Il socio che si rifiutasse di rimborsare quanto dovuto all’obiettore che gli ha fornito un servizio, sarà sospeso dal servizio medesimo fino a quando non avrà provveduto a saldare il proprio debito.
  8. I soci sono tenuti a disdire la richiesta di un servizio divenuto non necessario, non appena sono in grado di valutare il venir meno di tale necessità. Se per negligenza del socio richiedente, che non ha opportunamente segnalato il decadere del servizio, l’obiettore dovesse recarsi inutilmente sul luogo d’appuntamento, il socio sarà comunque tenuto al rimborso delle spese di trasporto dell’obiettore. Se per più volte di seguito o comunque con eccessiva frequenza dovesse verificarsi che il socio destinatario di un servizio non disdica in tempo la propria richiesta, manifestando così scarso senso associativo e fondamentale scorrettezza, il Presidente potrà decidere di sospenderlo dal servizio per un tempo più o meno lungo, a seconda della gravità della negligenza manifestata dal socio inadempiente.
  9. E’ fatto espresso divieto a tutti i soci di far guidare, dall’obiettore di volta in volta loro assegnato, un automezzo privato, anche se l’obiettore, in tal senso, doverosamente preavvertito dall’interessato, fosse d’accordo.

Bologna, 24/01/2000

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